Linee guida

Gruppo di bilancio per le energie rinnovabili

Direttiva del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili per produttori ai fini dell’integrazione e della gestione di impianti di produzione con dispositivo per la misurazione del profilo di carico (LGM)

L’Ufficio federale dell’energia ha incaricato swenex – swiss energy exchange Ltd, 6010 Kriens, della guida del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili (di seguito GB-ER) dal 1° gennaio 2019.

Secondo l’Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico, art. 24, cpv. 2, il responsabile del GB-ER per le energie rinnovabili deve fissare delle direttive che disciplinino l'immissione trasparente e non discriminatoria di elettricità al prezzo di mercato di riferimento ai sensi degli articoli 14 cpv. 1 o 105 cpv. 1 dell'ordinanza del 1° novembre 2017 sulla promozione dell'energia (OPEn). Le direttive necessitano dell’approvazione dell’Ufficio federale dell’energia.

La presente direttiva per produttori inclusi eventuali allegati, appendici e formulari utilizza i termini conformi alle basi legali:

  • Legge federale sull’energia: LEne (RS 730)
  • Ordinanza sull’energia: OEn (RS 730.01)
  • Ordinanza sulla promozione dell’energia: OPEn (RS 730.03)
  • Legge sull’approvvigionamento elettrico: LAEI (RS 734.7)
  • Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico: OAEI (RS 734.71)

1     Ambito di applicazione

La presente direttiva vige esclusivamente per gestori di impianti (di seguito produttore) con compenso al prez-zo di mercato di riferimento il cui impianto disponga di un dispositivo di misurazione del profilo di carico o di un sistema di misurazione intelligente (Smart Meter). L’energia elettrica prodotta dagli impianti in questione viene immessa nel gruppo di bilancio per le energie rinnovabili.

2     Oggetto della direttiva

Conformemente alle disposizioni legali, il responsabile del GB-ER ritira nel proprio GB-ER l’energia elettrica prodotta dai produttori per la durata definita alla cifra 4 e la vende sul mercato (art. 27, cpv. 1 OPEn).

Siccome l’energia elettrica non è immagazzinabile in grosse quantità, il responsabile del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili deve eseguire quotidianamente una previsione della quantità di energia da ritirare in futuro. Le eventuali divergenze fra la previsione di produzione di energia elettrica e l’energia effettivamente prodotta devono essere compensate con energia di compensazione. Più la previsione è precisa, minori sono dunque i costi che subentrano ai responsabili GB-ER per l’energia di compensazione.

3     Base e validità della direttiva

La presente direttiva si fonda sulle basi normative attualmente vigenti (LEne, OEn, OPEn, LAEI, OAEI, Ordinan-za del DATEC sulla garanzia di origine e l'etichettatura dell'elettricità). In caso di modifiche delle basi norma-tive, la direttiva verrà eventualmente adeguata e dovrà essere nuovamente approvata dall’Ufficio federale dell’energia.

Tutti i contratti fra i produttori e il responsabile del GB-ER incaricato fino al 31.12.2018 sono stati disdetti con effetto dal 31.12.2018. Invece dei contratti, entrerà in vigore dal 1° gennaio 2019 la direttiva del nuovo re-sponsabile del GB-ER di volta in volta vigente e approvata dall’Ufficio federale dell’energia.

4     Entrata e uscita dal GB-ER

A partire dal 1° gennaio 2019, il responsabile del GB-ER accetta gli impianti di produzione ai sensi della cifra 1 nel GB-ER qualora vengano soddisfatti i seguenti presupposti: 

  1. Presenza della notifica dell’organo d’esecuzione al responsabile del GB-ER riguardo all’accettazione del relativo impianto di produzione nel GB-ER.
  2. Presenza per iscritto della notifica di un gestore delle reti di distribuzione al responsabile del GB-ER riguardo a una conversione da «impianto senza misurazione del profilo di carico» a «impianto con misurazione del profilo di carico».
  3. La direttiva attuale del responsabile del GB-ER viene accettata dal produttore sotto forma di conferma.

La conferma della direttiva viene effettuata di norma sul sito bg-ee.swenex.ch (portale web) per ogni singolo impianto tramite un codice di identificazione. Il codice di identificazione viene recapitato al produttore per e-mail o per posta. L’accettazione nel GB-ER avviene il primo giorno civile del mese successivo o del secondo mese successivo.

Un’uscita di un impianto di produzione dal GB-ER avviene tramite notifica dell’organo d’esecuzione al re-sponsabile del GB-ER.

5     Obblighi dei produttori

5.1  Principio

Gli obblighi dei produttori nei confronti del responsabile del GB-ER includono, in particolare:

  • Notifica di dati di impianti e di piani previsionali di produzione al responsabile del GB-ER in caso di impianti con produzione secondo piano previsionale (cfr. cifra 5.2 lett.a)
  • Garanzia dell’operatività generale dell’impianto di produzione (cfr. cifra 5.3)
  • Notifica di interruzioni prevedibili della produzione, come p.es. revisioni (cfr. cifra 5.3)
  • Notifica di interruzioni imprevedibili della produzione in caso di impianti a partire da 100 kW (cfr. cifra 5.3)
  • Obbligo di collaborazione nella misurazione e nella fornitura dei dati (cfr. cifra 5.4)

5.2  Notifica di dati di impianti e di piani previsionali di produzione al responsabile del GB-ER

Il produttore è tenuto a notificare sul portale web i dati del proprio impianto servendosi di un modulo preimpostato dal responsabile del GB-ER. Il responsabile del GB-ER può fornire tali dati all’organismo d’esecuzione.

Per quanto concerne la fornitura di energia, si distinguono due modalità di produzione: da una parte la produzione secondo piano previsionale e dall’altra la produzione dipendente dalle condizioni atmosferiche o dal substrato.

  1. Impianti > 100 kW di potenza con produzione secondo piano previsionale:

    Vi sono annoverati in genere gli impianti a biomassa controllati attivamente tramite piano previsionale (p.es. IIR) oppure le piccole centrali idrauliche controllate attivamente tramite piano previsionale.

    In questo tipo di impianti, le condizioni atmosferiche non influiscono direttamente sulla quantità di en-ergia prodotta. Siccome in questo frangente il produttore ottimizza la produzione di energia tramite controllo o regolazione, è necessaria la fornitura di un piano previsionale di produzione. La notifica dei piani previsionali di produzione deve avvenire mensilmente, 5 giorni lavorativi prima di inizio mese, tramite e-mail secondo il modello (sito Web bg-ee.swenex.ch) (la prima volta il 24 gennaio 2019). Le eventuali modifiche devono essere notificate non oltre le ore 8 del giorno precedente.

  2. Impianti ≤ 100 kW di potenza, nonché impianti con produzione dipendente dalle condizioni at-mosferiche o dal substrato

    Vi sono annoverati in genere gli impianti fotovoltaici e ad energia eolica, nonché quelli a biomassa e le piccole centrali idrauliche non attivamente controllate o prevedibili a livello di produzione.

    In questi impianti, le condizioni atmosferiche o la quantità di substrato rappresentano il principale fat-tore determinante della quantità prodotta. Per rendere la fornitura di energia di questi impianti il più prevedibile possibile da parte del GB-ER, il produttore deve garantire che sugli impianti di produzione non venga effettuato alcun intervento arbitrario di controllo della produzione. Non deve essere presen-tato alcun piano previsionale, ma tutte le informazioni disponibili sulla probabile modalità operativa dell’impianto devono essere notificate spontaneamente al responsabile del GB-ER.

5.3  Operatività dell’impianto di produzione e interruzioni della produzione

I produttori devono garantire che sull’impianto di produzione non venga effettuato alcun intervento arbitrario di controllo della produzione. Il produttore si impegna, inoltre, a eseguire regolarmente la manutenzione del pro-prio impianto e a garantirne il perfetto funzionamento.

Le eventuali interruzioni prevedibili della produzione devono essere segnalate al responsabile del GB-ER con almeno 5 giorni lavorativi di anticipo. La comunica-zione avviene tramite e-mail secondo il modello.

Le eventuali interruzioni imprevedibili e senza preavviso della produzione devono essere notificate al più presto possibile - vale dire entro 60 minuti da quanto il gestore si accorge della perdita di produzione - al responsabile del GB-ER da parte di tutti i produttori con impianti a partire da una po-tenza di 100 kW. Qualora l’interruzione della produzione possa essere risolta entro un’ora non occorre alcuna notifica. La comunicazione avviene tramite e-mail a fahrplan.bgee@swenex.ch. Se un impianto dispone di un sistema di misurazione automatizzato, le modifiche rilevanti per la produzione devono essere notificate al responsabile del GB-ER.

Il responsabile del GB-ER è autorizzato a inoltrare i dati relativi a interruzioni della produzione all’organismo d’esecuzione.

5.4  Misurazione e comunicazione dei dati

Ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 OAEI, il gestore locale delle reti di distribuzione è responsabile della misur-azione delle quantità di energia prodotta dall’impianto di produzione e della trasmissione giornaliera dei dati di misurazione al responsabile del GB-ER conformemente ai documenti settoriali attuali Metering Code (MC) e Standardisierter Datenaustausch (SDAT-CH) [scambio di dati standardizzati]. Il produttore permette al gestore di rete locale di svolgere tali compiti illimitatamente. D’intesa con il produttore e su richiesta del responsabile del GB-ER, il gestore di rete fornisce dati e informazioni supplementari per l’ottimizzazione della procedura previsionale (articolo 8 capoverso 4 OAEI). Il responsabile del GB-ER è autorizzato a inoltrare i dati, all’occorrenza, a Swissgrid e all’organismo d’esecuzione. Il produttore dà la propria espressa autorizzazione in proposito.

6     Partecipazione alle prestazioni di servizio relative al sistema (PSRS) di Swissgrid

Qualora un produttore venda la corrente del proprio impianto di produzione o una parte di essa a Swissgrid sotto forma di energia di regolazione, il produttore in questione non riceve più alcuna rimunerazione supple-mentare per la produzione messa a disposizione come energia di regolazione (articolo 26 cpv. 3 dell’Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico).

Gli impianti che partecipano al mercato di regolazione di Swissgrid non devono far insorgere alcun costo sup-plementare al GB-ER con la loro partecipazione. In particolare, l’energia di compensazione deve rimanere uguale in media con o senza prelevamento dell’energia di regolazione. Il produttore è tenuto ad avvisare di tale fatto il fornitore di prestazioni di servizio relative al sistema (FPSS). Il FPSS deve attenersi, a sua volta, ai processi e ai regolamenti definiti dall’AES e da Swissgrid.

7     Conseguenze dell’inadempimento degli obblighi

Il responsabile del GB-ER è soggetto nei confronti dell’Ufficio federale dell’energia a un rigido sistema di bo-nus/malus per quanto concerne la qualità della previsione. Egli dipende, quindi, da dati e informazioni esatti e affidabili dei produttori e dei fornitori di misurazioni.

Qualora il produttore non adempia ai propri obblighi, in particolare a quelli enunciati alla cifra 5.2 (Piani previ-sionali) e alla cifra 5.3 (Obblighi di notifica) della presente direttiva, subentrano, di conseguenza, al re-sponsabile del GB-ER spese o costi straordinari (penali). Il responsabile del GB-ER può addebitare tali spese a propria volta al produttore che le ha provocate.

I costi subentrano al produttore solo dopo aver preso in considerazione l’effetto portafoglio all’interno del GB-ER. I costi si limitano al massimo al 20 percento dei costi per l’energia di compensazione 1 generatisi a causa del mancato adempimento degli obblighi del produttore 2.

In caso di fornitura dei dati ripetutamente mancante o difettosa da parte del gestore delle reti di distribuzione responsabile, il responsabile del GB-ER ha la facoltà di utilizzare delle serie storiche di dati di misurazione sintetiche per gli impianti di produzione in questione. Il responsabile del GB-ER coordina i casi delle forniture di dati difettose/mancanti con Swissgrid e il GRD competente.

8     Dati di contatto del responsabile del GB-ER

swenex – swiss energy exchange Ltd

GB-ER

Nidfeldstrasse 1

Casella postale 2260

CH-6010 Kriens 2

services.bgee@swenex.ch

Kriens, 10 dicembre 2018

swenex – swiss energy exchange Ltd

Approvazioni:




1 I costi per l’energia di compensazione sono costi che insorgono per compensare la differenza fra l’elettricità effetti-vamente prelevata (o fornita) da parte di un gruppo di bilancio e quella da prelevare (o da fornire) secondo il piano previsionale. I costi ammontano in media a circa il 40% del prezzo corrispondente dell’energia in borsa.

2 Il seguente esempio di calcolo ha lo scopo di illustrare la penale: un’interruzione programmata della produzione di un giorno per una centrale idroelettrica con una potenza di 400 kW non viene notificata. La divergenza ammonta (sem-plificando) a: 400 kW * 24h = 9600 kWh. Grazie all’interdipendenza tramite divergenze reciproche di altre centrali elettriche (effetto portafoglio), l’energia di compensazione effettivamente prodotta si riduce della metà: 4800 kWh. In caso di un prezzo dell’energia di compensazione (piuttosto alto) di 20 Rp/kWh, ne risulterebbe una penale di 4800 kWh * 20 Rp/kWh * 20% = 192 franchi.